Bici fuori norma "illegali"
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Bici fuori norma "illegali"
Comunicato della Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali
(Sezione Italiana dell'AVERE - European Electric Road Vehicle Association - promossa dalla CEE) del settembre 2005:
Il punto sulle biciclette a pedalata assistita elettricamente
Con una propria nota che ha avuto larga diffusione sulla stampa e sui media lo scorso 8 settembre, in merito alle biciclette a pedalata assistita elettricamente, l’ANCMA ha segnalato l’esistenza sul mercato di "false bici elettriche" che "si muovono per l’azione di un acceleratore che attiva un motore elettrico e non per effetto di un’assistenza dello stesso". La CIVES (Commissione Italiana Veicoli Elettrici a Batterie, Ibridi e a Celle a Combustibile), sezione italiana dell’European Association for Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicles, fondata nel 1978 su iniziativa della Commissione della UE per promuovere lo sviluppo e la diffusione dei veicoli di tali tipologie, condivide pienamente l’obiettivo che ha animato la comunicazione ANCMA, palesemente intesa a scoraggiare l’introduzione sulle strade italiane di prodotti difformi dalla legge.
Già dal 1999 un Gruppo di lavoro promosso dal Ministero dell’Ambiente e coordinato dalla CIVES con la partecipazione di organismi pubblici e privati tra i quali anche l'ANCMA, aveva individuato i requisiti minimi di sicurezza e prestazionali a cui assoggettare i veicoli elettrici a due ruote. Con l’approvazione della Direttiva UE 2002/24/CE del 2002, recepita nella legislazione nazionale nel febbraio 2003, si era finalmente definita formalmente e in maniera univoca la categoria delle biciclette a pedalata assistita. Dopo l'emanazione della Direttiva, la CIVES aveva ripetutamente fornito agli operatori del settore, agli acquirenti, e a quanti deputati a prendere decisioni sulla conformità dei veicoli alle leggi, precise informazioni sui vincoli tecnici e legislativi, proponendo anche precise regolamentazioni per la qualificazione dei prodotti immessi sul mercato nazionale, che sono state concretamente attuate nell’ambito degli interventi di supporto al settore attivati da diversi Comuni (come Milano, Roma, Napoli, Brescia, ecc.) e dagli stessi Ministeri competenti. L’azione informativa si è inoltre contestualmente tradotta nel sequestro e ritiro dal mercato di numerosi prodotti impropri.
La CIVES si associa alla recente segnalazione di ANCMA per riproporre l’esigenza di monitorare la correttezza del mercato. Occorre tuttavia sorvegliare che quanto indicato nella nota ANCMA non venga malamente interpretato, considerando come illegali anche soluzioni che sono viceversa conformi ai requisiti di legge: la più evidente è l’utilizzazione di regolatori di assistenza alla pedalata che consentono di modificare in uso la percentuale di assistenza (in termini di coppia meccanica) alla pedalata umana, pur mantenendo inalterata la condizione di riduzione progressiva dell’assistenza al crescere della velocità fino al limite di 25 km/h, o prima se il ciclista smette di pedalare. A seguito della citata comunicazione di ANCMA, e a quanto segnalato da diversi fornitori di veicoli così connotati, questi ultimi prodotti parrebbero ora venire guardati con diffidenza se non addirittura considerati erroneamente fuori legge, con evidente nocumento per tali produttori e fornitori.
A titolo riepilogativo e al fine di una corretta interpretazione dei requisiti di legge (Legge n. 14 del 3 febbraio 2003, che modifica l’Articolo 50 del Codice della Strada), si ricorda in conclusione che il requisito sostanziale delle biciclette a pedalata assistita elettricamente è che l’assistenza del motore (con potenza massima di 250 Watt) venga fornita in concomitanza con la pedalata, con livello di assistenza decrescente all’aumentare della velocità sino al totale annullamento dell’assistenza al raggiungimento dei 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. Ciò esclude implicitamente i veicoli nei quali il motore può essere utilizzato anche al di fuori dell’esigenza di pedalare, che si configurerebbero ai fini di legge come veri e propri ciclomotori; sono pertanto da considerarsi fuori legge i veicoli muniti di dispositivi che consentano di escludere la necessità della pedalata.
Non vi sono invece vincoli alla regolazione del livello di assistenza alla pedalata, presente su diversi prodotti recenti e fatta di regola attraverso commutatori o manopole di regolazione (che non sono quindi da confondersi con "acceleratori" autonomi) aventi lo scopo di ridurre l’assorbimento dalla batteria quando l’ausilio del motore a regime elevato non è ritenuto necessario, dosando così in misura più flessibile le prestazioni del veicolo e aumentandone anche l’autonomia.
(Sezione Italiana dell'AVERE - European Electric Road Vehicle Association - promossa dalla CEE) del settembre 2005:
Il punto sulle biciclette a pedalata assistita elettricamente
Con una propria nota che ha avuto larga diffusione sulla stampa e sui media lo scorso 8 settembre, in merito alle biciclette a pedalata assistita elettricamente, l’ANCMA ha segnalato l’esistenza sul mercato di "false bici elettriche" che "si muovono per l’azione di un acceleratore che attiva un motore elettrico e non per effetto di un’assistenza dello stesso". La CIVES (Commissione Italiana Veicoli Elettrici a Batterie, Ibridi e a Celle a Combustibile), sezione italiana dell’European Association for Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicles, fondata nel 1978 su iniziativa della Commissione della UE per promuovere lo sviluppo e la diffusione dei veicoli di tali tipologie, condivide pienamente l’obiettivo che ha animato la comunicazione ANCMA, palesemente intesa a scoraggiare l’introduzione sulle strade italiane di prodotti difformi dalla legge.
Già dal 1999 un Gruppo di lavoro promosso dal Ministero dell’Ambiente e coordinato dalla CIVES con la partecipazione di organismi pubblici e privati tra i quali anche l'ANCMA, aveva individuato i requisiti minimi di sicurezza e prestazionali a cui assoggettare i veicoli elettrici a due ruote. Con l’approvazione della Direttiva UE 2002/24/CE del 2002, recepita nella legislazione nazionale nel febbraio 2003, si era finalmente definita formalmente e in maniera univoca la categoria delle biciclette a pedalata assistita. Dopo l'emanazione della Direttiva, la CIVES aveva ripetutamente fornito agli operatori del settore, agli acquirenti, e a quanti deputati a prendere decisioni sulla conformità dei veicoli alle leggi, precise informazioni sui vincoli tecnici e legislativi, proponendo anche precise regolamentazioni per la qualificazione dei prodotti immessi sul mercato nazionale, che sono state concretamente attuate nell’ambito degli interventi di supporto al settore attivati da diversi Comuni (come Milano, Roma, Napoli, Brescia, ecc.) e dagli stessi Ministeri competenti. L’azione informativa si è inoltre contestualmente tradotta nel sequestro e ritiro dal mercato di numerosi prodotti impropri.
La CIVES si associa alla recente segnalazione di ANCMA per riproporre l’esigenza di monitorare la correttezza del mercato. Occorre tuttavia sorvegliare che quanto indicato nella nota ANCMA non venga malamente interpretato, considerando come illegali anche soluzioni che sono viceversa conformi ai requisiti di legge: la più evidente è l’utilizzazione di regolatori di assistenza alla pedalata che consentono di modificare in uso la percentuale di assistenza (in termini di coppia meccanica) alla pedalata umana, pur mantenendo inalterata la condizione di riduzione progressiva dell’assistenza al crescere della velocità fino al limite di 25 km/h, o prima se il ciclista smette di pedalare. A seguito della citata comunicazione di ANCMA, e a quanto segnalato da diversi fornitori di veicoli così connotati, questi ultimi prodotti parrebbero ora venire guardati con diffidenza se non addirittura considerati erroneamente fuori legge, con evidente nocumento per tali produttori e fornitori.
A titolo riepilogativo e al fine di una corretta interpretazione dei requisiti di legge (Legge n. 14 del 3 febbraio 2003, che modifica l’Articolo 50 del Codice della Strada), si ricorda in conclusione che il requisito sostanziale delle biciclette a pedalata assistita elettricamente è che l’assistenza del motore (con potenza massima di 250 Watt) venga fornita in concomitanza con la pedalata, con livello di assistenza decrescente all’aumentare della velocità sino al totale annullamento dell’assistenza al raggiungimento dei 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. Ciò esclude implicitamente i veicoli nei quali il motore può essere utilizzato anche al di fuori dell’esigenza di pedalare, che si configurerebbero ai fini di legge come veri e propri ciclomotori; sono pertanto da considerarsi fuori legge i veicoli muniti di dispositivi che consentano di escludere la necessità della pedalata.
Non vi sono invece vincoli alla regolazione del livello di assistenza alla pedalata, presente su diversi prodotti recenti e fatta di regola attraverso commutatori o manopole di regolazione (che non sono quindi da confondersi con "acceleratori" autonomi) aventi lo scopo di ridurre l’assorbimento dalla batteria quando l’ausilio del motore a regime elevato non è ritenuto necessario, dosando così in misura più flessibile le prestazioni del veicolo e aumentandone anche l’autonomia.
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