Infrazioni in bicicletta, ora si perdono anche i punti della patente
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Infrazioni in bicicletta, ora si perdono anche i punti della patente
si crea una disparità tra il ciclista con o senza patente, la legge sulla sicurezza equipara
le sanzioni accessorie del codice anche per chi usa le due ruote a pedali
Ciclisti attenti. Il decreto sicurezza, recentemente diventato legge, comporta, in caso di infrazioni del codice della strada sulle due ruote a pedali, la possibilità di perdere punti della patente automobilistica se il ciclista ne è in possesso. Lo rileva il quotidiano economico «Italia Oggi».
LA NUOVA NORMA - L'articolo 3 comma 48- 1 e 2 della legge recentemente approvata prevede alcune importanti modifiche del codice della strada. Dice testualmente la legge: «Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis. 2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis». In pratica da un lato si introduce nel codice della strada una norma la 219-bis che introduce il patentino a punti anche per i motocicli. Dall'altro si estende la punibilità con la conseguente sottrazione di punti se si è in possesso di una qualsiasi patente di guida, anche a tutti quelli che guidano una bicicletta o magari un carro trainato da cavalli o dai buoi e commettono un'infrazione. Questo naturalmente crea una disparità tra chi ciclista, possiede una patente di guida (ed è sanzionabile) e chi invece non la possiede (e quindi non è sanzionabile). Inoltre è logico pensare che se ai ciclisti è applicabile una sanzione accessoria qual è la perdita dei punti della patente, non sia applicabile anche la sanzione principale, vale a dire la multa nella maggior parte dei casi.
(da Corriere.it)
le sanzioni accessorie del codice anche per chi usa le due ruote a pedali
Ciclisti attenti. Il decreto sicurezza, recentemente diventato legge, comporta, in caso di infrazioni del codice della strada sulle due ruote a pedali, la possibilità di perdere punti della patente automobilistica se il ciclista ne è in possesso. Lo rileva il quotidiano economico «Italia Oggi».
LA NUOVA NORMA - L'articolo 3 comma 48- 1 e 2 della legge recentemente approvata prevede alcune importanti modifiche del codice della strada. Dice testualmente la legge: «Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis. 2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis». In pratica da un lato si introduce nel codice della strada una norma la 219-bis che introduce il patentino a punti anche per i motocicli. Dall'altro si estende la punibilità con la conseguente sottrazione di punti se si è in possesso di una qualsiasi patente di guida, anche a tutti quelli che guidano una bicicletta o magari un carro trainato da cavalli o dai buoi e commettono un'infrazione. Questo naturalmente crea una disparità tra chi ciclista, possiede una patente di guida (ed è sanzionabile) e chi invece non la possiede (e quindi non è sanzionabile). Inoltre è logico pensare che se ai ciclisti è applicabile una sanzione accessoria qual è la perdita dei punti della patente, non sia applicabile anche la sanzione principale, vale a dire la multa nella maggior parte dei casi.
(da Corriere.it)
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